Enti di diritto privato controllati


L'Ente non ha enti di diritto privato controllati

In questa sezione viene pubblicato in formato tabellare, e aggiornato annualmente, l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Sono considerati enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. Ai sensi dell'art. 22, comma 4 del D.Lgs 33/2013, è fatto divieto alla Pubblica Amministrazione di erogare somme in favore degli Enti nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati sul sito del Comune, ad esclusione dei pagamenti che l'Amministrazione è tenuta ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in suo favore. Pertanto tutti gli Uffici, prima dell'erogazione nei confronti degli Enti di somme a qualsivoglia titolo, sono tenuti a verificare sul sito l'avvenuta pubblicazione dei dati richiesti. Le dichiarazioni dei rappresentanti comunali sull'insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità si possono consultare qui. Normativa e allegati Art. 22 comma 1, lett. c) e commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 33/2013 Art. 20 comma 3 del Decreto Legislativo n. 39/2013 (non sussiste la fattispecie)

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